Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 63, 1o comma r.d. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti, peraltro, assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Non giova altresì a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato, rilasciata successivamente al ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 30 giugno 1997)

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 12 maggio 1998, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 12 Maggio 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 30 Giugno 1997
Giurisprudenza CNF

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