Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione per incompatibilità – Ricorso al C.N.F. – Rimozione della causa di incompatibilità – Accoglimento del ricorso – Annullamento della delibera di cancellazione.

La rimozione da parte del professionista della causa di incompatibilità che aveva indotto il C.d.O. locale a provvedere alla cancellazione dall’albo del professionista, determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento da parte del C.N.F. della delibera impugnata. (Nella specie l’avvocato nominato vice procuratore onorario nello stesso tribunale presso il cui ordine professionale era iscritto, aveva rimesso l’incarico onorario e quindi aveva eliminato la causa per la quale era stata disposta la cancellazione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 21 novembre 2003, n. 352

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 352 del 28 Novembre 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 23 Luglio 2002 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment