La rimozione da parte del professionista della causa di incompatibilità che aveva indotto il C.d.O. locale a provvedere alla cancellazione dall’albo del professionista, determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento da parte del C.N.F. della delibera impugnata. (Nella specie l’avvocato nominato vice procuratore onorario nello stesso tribunale presso il cui ordine professionale era iscritto, aveva rimesso l’incarico onorario e quindi aveva eliminato la causa per la quale era stata disposta la cancellazione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 352 del 28 Novembre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 23 Luglio 2002 (cancellazione amm.va)
0 Comment