Avvocato – Procedimento disciplinare – Valutazione della condotte disciplinarmente rilevanti – Autonomia del C.d.O. – Insindacabilità in Cassazione.

Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati la concreta individuazione e valutazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale “abusi e mancanze nell’esercizio della professione, comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionali”, appartiene all’esclusiva competenza degli organo disciplinare forense, le cui determinazioni sfuggono al riesame di legittimità, salvo il controllo di ragionevolezza.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 21 maggio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 307

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 21 Maggio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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