Avvocato – Procedimento disciplinare – Successione di norme disciplinari nel tempo – Divieto irretroattività norma disciplinare abrogata – Applicabilità.

Ancorché la giurisprudenza, con orientamento stabile e risalente, abbia più volte affermato che il procedimento disciplinare verte “in materia di infrazioni non penali”, tanto da escludere l’applicazione del principio di legalità (con i connessi paradigmi della fattispecie tipica e tassativa) alle sanzioni disciplinari e da ritenere che l’art. 25 Cost. sia riferibile alle sole sanzioni penali vere e proprie, l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare deve comunque indurre all’applicazione del principio generale del favor rei, atteso che la retroattività piena ed incondizionata della legge abrogatrice è in realtà giustificata da un’esigenza di parità sostanziale di trattamento (art. 3 Cost.). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Crema, 27 aprile 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 27 Ottobre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Crema, delibera del 27 Aprile 2006
Giurisprudenza CNF

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