Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Discrezionalità C.O.A. – Sindacato C.N.F. -Limiti.

Il potere esercitato dal CdO in sede di adozione del provvedimento di sospensione cautelare è pienamente discrezionale e non sindacabile, poiché allo stesso soltanto è affidata dall’ordinamento la valutazione delle lesioni alla dignità e decoro della categoria e l’opportunità del particolare tipo di reazione, nell’interesse pubblico e generale dell’intera collettività dei consociati. Ne consegue che l’esame riservato al CNF in sede di gravame è, a sua volta, limitato al solo controllo di legittimità e non si estende al merito, restando pertanto precluso ogni riscontro dell’opportunità del provvedimento adottato dal Consiglio territoriale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Treviso, 24 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 257

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 28 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 24 Maggio 1999
Giurisprudenza CNF

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