Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Motivi – Grave inimicizia del giudice – Contenuto.

La grave inimicizia, che può essere eccepita come motivo di ricusazione si riferisce a rapporti estranei al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o avversione pregiudicanti l’imparzialità del giudice e non può, invece, se non per situazioni eccezionali e patologiche, originare dalla attività giurisdizionale del giudicante medesimo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 3 giugno 1996 e 17 febbraio 1997 )

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 26 Gennaio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Febbraio 1997
Giurisprudenza CNF

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