Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Competenza

Conformemente all’art. 2 del d.lgs. C.P.S. n. 597/1947, che ha implicitamente abrogato l’art. 55 del R.d. n. 37/1934, quando per effetto della ritenuta fondatezza dei motivi di ricusazione (da accertare da parte del Consiglio costituito presso la sede della Corte di appello più vicina) ovvero, a causa delle contemporanee astensioni di più consiglieri, venga meno il numero legale necessario per assumere la decisione, quest’ultima deve essere assunta dal COA costituito presso la sede della Corte di appello più vicina. (Dichiara la competenza del C.d.O. di Perugia a seguito della trasmissione degli atti disposta con decisione C.d.O. di Roma, 21 giugno 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 9 giugno 2008, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 09 Giugno 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Giugno 2007
Giurisprudenza CNF

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