Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza irrevocabile di condanna – Efficacia di giudicato – Rilevanza.

Sono da ritenere disciplinarmente rilevanti perché violativi degli obblighi di condotta specchiatissima ed illibata i comportamenti di atti sessuali, sia pure consumatisi nella sfera privata ai danni della figlia minore, per i quali l’incolpato medesimo abbia subito procedimento penale conclusosi con sentenza penale irrevocabile di condanna che, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., spiega efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte del condannato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 24 gennaio 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LANZARA), sentenza del 16 marzo 2010, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 16 Marzo 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 24 Gennaio 2008
Giurisprudenza CNF

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