Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento – Valutazione del giudice disciplinare – Limiti – Giudicato – Efficacia – Ampiezza

In tema di rapporti tra la sentenza di patteggiamento ed il grado di autonomia di valutazione in ordine al disvalore della condotta da riconoscersi al giudice disciplinare (nella specie, l’aver posto in essere una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione), quest’ultimo, alla luce del quadro normativo conforme a costituzione, non può spingersi oltre nello scrutinio del fatto quale risulta irretrattabilmente scolpito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, così come deve ritenersi ad esso preclusa qualsiasi indagine circa l’illiceità del fatto e la responsabilità dell’interessato: tanto più quando il ricorrente, come nel caso di specie, non offra comunque argomenti al fine di consentire – conformemente ad un recente orientamento del giudice di legittimità che consente al giudice disciplinare di contestualizzare il fatto entro i limiti non contrastanti col giudicato formatosi – una diversa valutazione degli accadimenti risultanti dalla sentenza di patteggiamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 12 luglio 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 29 settembre 2011, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 28 Settembre 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 12 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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