Avvocato – Procedimento disciplinare – Prove – Fase preliminare – Dichiarazioni rese dall’incolpato – Valutazione discrezionale del C.d.O.. ( opp. Utilizzabilità)

Nel procedimento disciplinare possono essere utilizzate le dichiarazioni rese dall’imputato nella fase preliminare, essendo sufficiente, per il corretto esercizio del diritto di difesa e ai fini della validità della decisione, che l’interessato possa far valere le proprie ragioni e difese, secondo le modalità e caratteristiche previste dalla speciale normativa disciplinare. Oppure. E’ applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O. il principio del libero convincimento del giudice e del controllo sulla valutazione delle prove da parte del C.d.O.. Pertanto il C.d.O. potrà ritenere avente valore di confessione, con efficacia a carico del confidente, la dichiarazione fatta da una parte fuori dal giudizio, indipendentemente dal fine per il quale la dichiarazione era resa. (Nella specie il C.d.O. ha ritenuto avente valore di confessione la dichiarazione resa dall’imputato nella fase preliminare, quando era stato chiamato a fornire chiarimenti). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 15 giugno 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 174

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 27 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera del 15 Giugno 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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