Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Sospensione del procedimento disciplinare – Riassunzione – Termine previsto dall’art. 297 c.p.c. – Decorrenza.

Il termine di riassunzione del procedimento disciplinare, sospeso in attesa del giudizio penale, previsto dall’art. 297 c.p.c. in sei mesi, non decorre dalla data di pronuncia della sentenza penale, bensì dal deposito della medesima completa dei suoi requisiti formali di cui all’art. 474 c.p.p. (ed in particolare della motivazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 settembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 21 luglio 2003, n. 236

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 21 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 17 Settembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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