Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità

Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare. Attesa, infatti, la collocazione della norma di cui all’art. 50 L.P., posta al termine del capitolo IV intitolato alla disciplina degli avvocati dopo le norme che stabiliscono la competenza, indicano le sanzioni disciplinari applicabili e stabiliscono le modalità di svolgimento dell’istruttoria, non pare dubbio che il legislatore, con il termine “decisione”, abbia inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche – secondo la non condivisibile lettura costituzionalmente orientata proposta dalla Suprema corte con la sentenza n. 29294/08 – gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare, atti rispetto ai quali l’ordinamento professionale prevede unicamente che sia data comunicazione all’incolpato dell’enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente e con assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 12 luglio 2010)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 162

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 12 Ottobre 2011 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 12 Luglio 2010 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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