Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Atti impugnabili – Tipicità – Provvedimento in autotutela – Inammissibilità

È inammissibile l’impugnazione con cui il ricorrente censuri l’illegittimità della condotta con la quale il C.O.A., in autotutela, abbia ovviato ad alcuni errori materiali relativi alla deliberazione impugnata e riferibili, nella specie, alla epigrafe della composizione del Collegio ed alla sottoscrizione, atteso che il C.N.F. non ha competenza generale per il controllo di tutti gli atti adottati dai Consigli dell’Ordine, ma solo su quelli espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge. La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicché restano impugnabili le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni dei C.d.O. ed ai conflitti di competenza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 luglio 2007 – Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 30 giugno 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), decisione n. 21 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 16 Marzo 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 30 Giugno 2008
Giurisprudenza CNF

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