Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare e tutti gli altri atti procedurali di natura propulsiva, (es. gli atti di impugnazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 maggio 2003, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 30 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 23 Giugno 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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