Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la controparte – espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che al telefono usi espressioni sconvenienti ed offensive verso il collega di controparte. (Nella specie in considerazione della giovane età, del carattere episodico del comportamento tenuto, e della mancanza di precedenti disciplinari la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 11 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 222

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 14 Luglio 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 11 Dicembre 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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