Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuato – Termine quinquennale – Decorrenza.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, se pur omissiva, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato l’omesso rendiconto e le omesse informazioni al cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 25 febbraio 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 25 Febbraio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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