Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di invio del procedimento. (Nella specie il fatto da cui si è ritenuto far decorrere il termine di prescrizione non è stata l’emissione di assegni ma il momento del loro protesto).(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 giugno 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 novembre 2003, n. 377

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 377 del 28 Novembre 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Giugno 1999
Giurisprudenza CNF

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