Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Interruzione.

Il decorso del periodo di prescrizione è interrotto dalla notificazione all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare e dai successivi atti e non riprende a decorrere fino alla conclusione di esso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 17 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. GAZZARA), sentenza del 18 dicembre 1997, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 18 Dicembre 1997 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 17 Ottobre 1994
Giurisprudenza CNF

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