Avvocato – Procedimento disciplinare – Natura amministrativa – Norme applicabili – Termine di comparizione – Termine concesso inferiore a dieci giorni – Irrilevanza – Validità della decisione.

La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare che si svolge davanti al C.d.O. locale impedisce che, in presenza di una diversa disciplina, si applichino automaticamente ad esso le norme proprie del procedimento giurisdizionale; pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli art. 45 r.d. n. 1578/33 e 47 r.d.l. n. 37/34, non è applicabile analogicamente l’art. 163 bis c.p.c. e quindi la concessione all’imputato di un termine di comparizione minore a dieci giorni non determina la nullità del procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 18 dicembre 2001 e 19 febbraio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 205

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 27 Giugno 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 19 Febbraio 2002
Giurisprudenza CNF

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