Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata previsione termine finale – Applicabilità art. 2 l. n. 241/90 – Esclusione.

La mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni (che ha autonomia regolarmente ed è adeguatamente normato anche ai fini della piena attuazione del contraddittorio) è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, e non costituisce lacuna normativa colmabile con l’applicazione dell’art. 2 della l. n.241/90, che fissa il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 aprile 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. D’INNELLA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 23 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 22 Aprile 2008
Giurisprudenza CNF

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