Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata comparizione dell’avvocato davanti al C.d.O. – Semplice comunicazione telegrafica – Nullità della decisione – Non sussiste.

L’impedimento dell’avvocato a comparire innanzi al C.d.O., nell’ambito di un procedimento disciplinare, rappresentato mediante semplice comunicazione telegrafica, senza alcuna certificazione medica, non comporta la nullità della decisione del C.d.O per mancata audizione dell’interessato. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 20 luglio 1995 – 4 gennaio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. DANOVI), sentenza del 11 dicembre 1997, n. 150

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 11 Dicembre 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 04 Gennaio 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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