Avvocato – Procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione – Manifesta infondatezza – Decisione del C.O.A. – Procedura camerale – Legittimità.

Spetta al medesimo giudice dinanzi al quale l’istanza di ricusazione venga proposta il potere di sindacarne l’ammissibilità e, quindi, di procedere oltre nel giudizio, senza sospenderlo in caso di ritenuta manifesta inammissibilità. Deve pertanto ritenersi corretta la determinazione del C.O.A., una volta ritenuta l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione, di istruire il procedimento disciplinare e deciderlo nel merito, essendo legittima la decisione sull’istanza mediante procedura camerale “de plano”, senza la partecipazione delle parti, qualora la stessa sia manifestamente inammissibile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 24 luglio 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. STEFENELLI), sentenza del 16 marzo 2010, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 16 Marzo 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 24 Luglio 2008
Giurisprudenza CNF

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