Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Mancanza – Legittimità.

La fase preliminare precedente alla fase dibattimentale del procedimento disciplinare è opportuna ma non necessaria, come esplicitamente previsto dall’art. 47 reg. att. che parla di raccolta di “opportune informazioni e documenti che il C.d.O. reputi necessari, nonchè di deduzioni che gli pervengano”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 settembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 297

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 21 Settembre 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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