Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Richiesta di deduzioni da parte del CdO – Mancata risposta – Illecito disciplinare – Insussistenza.

In quanto essenzialmente finalizzata a consentire all’iscritto di esercitare tempestivamente il suo diritto di difesa, la semplice richiesta di deduzioni nella fase preliminare del procedimento disciplinare (la quale va tenuta distinta dalla richiesta di «chiarimenti, notizie o adempimenti» che, se inevasa, è idonea ad integrare l’illecito disciplinare sanzionato dal comma 2 dell’art. 24 c.d.) non comporta, in caso di mancata risposta, alcuna sanzione disciplinare. Siffatta omissione, invero, rientra nella previsione del primo comma dell’art. 24 del codice deontologico, secondo cui nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e di difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 106

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 11 Novembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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