Avvocato – Procedimento disciplinare – Esercizio azione disciplinare – Mancanza dell’esposto – Irrilevanza – Apertura d’ufficio del procedimento.

È irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto; infatti, secondo il disposto dell’art. 38, 3° comma l.p., il consiglio dell’ordine può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 giugno 1996)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. VINATEZER), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 13 Febbraio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Giugno 1996
Giurisprudenza CNF

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