Avvocato – Procedimento disciplinare – decisione – difformità tra contestazione e decisione – Nullità.

Deve essere annullata, per violazione del diritto di difesa, la decisione con cui il C.d.O., dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto giunga ad applicare la sanzione per un episodio diverso da quello contestato. (Nella specie il professionista a cui era stato contestato di voler modificare una dichiarazione di transazione e rinuncia già concordata con il collega di controparte, veniva condannato dal C.d.O. per il comportamento ritenuto inopportuno nei confronti del collega più anziano). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Civitavecchia, 1 ottobre 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 350

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 350 del 28 Novembre 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Civitavecchia, delibera del 01 Ottobre 2001
Giurisprudenza CNF

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