Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra contestazione e decisione – Nullità.

Deve essere annullata, per violazione del diritto di difesa, la decisione con cui il C.d.O., dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto, giunga ad applicare la sanzione per un episodio diverso da quello contestato. (Nella specie il professionista a cui era stata contestato di aver ottenuto l’opinamento della parcella sottacendo al consiglio la propria responsabilità per l’esito negativo della causa, era stato poi condannato per aver chiesto l’opinamento della parcella e il rilascio di un decreto ingiuntivo, relativi a compensi per i quali aveva manifestato espressa rinuncia). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 12 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 29 maggio 2003, n. 122

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 29 Maggio 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 12 Giugno 2001
Giurisprudenza CNF

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