Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte di appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 11 maggio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 16 giugno 2003, n. 163

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 16 Giugno 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 11 Maggio 2001
Giurisprudenza CNF

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