Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Nullità per difetto di sottoscrizione – Rimessione al giudice a quo – Riesame del merito della causa

Costituisce consolidato principio, per costante orientamento della Cassazione e del C.N.F., che la dichiarazione di nullità di una sentenza, per omessa sottoscrizione del giudice o del segretario, comporta la rimessione del procedimento al giudice a quo che ha emesso il provvedimento mancante della sottoscrizione, al quale incombe l’onere ed il dovere di riesaminare il merito della stessa causa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 2 luglio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 16 Marzo 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 02 Luglio 2009
Giurisprudenza CNF

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