Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica – Termine ex art. 50 del R.D.L. n. 1578/33 – Perentorietà – Esclusione.

In ossequio al costante insegnamento giurisprudenziale, il termine indicato nell’art. 50 del R.D.L. n. 1578/33, convertito in legge n. 36/34, non può essere considerato perentorio, sicché il mancato rispetto di esso non comporta alcuna conseguenza sulla legittimità della decisione assunta dal C.O.A. territoriale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 111

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 21 Novembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 28 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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