Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di prova certa – Annullabilità.

Il praticante avvocato è soggetto, come l’avvocato, alla potestà disciplinare del consiglio dell’ordine.
Deve essere annullata la decisione disciplinare assunta dal C.d.O., ove da una ricostruzione storica dei fatti le prove raccolte risultino confliggenti e tali da non dare alcuna certezza. (Nella specie è stato assolto, per mancanza di prova certa, il professionista che era stato condannato per l’utilizzo improprio del titolo di avvocato in una istanza al giudice, considerando che vi erano dubbi sull’autenticità della firma, e al momento della presentazione dell’istanza lo stesso era ammalato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 1 marzo 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 29 maggio 2003, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 29 Maggio 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 01 Marzo 2001
Giurisprudenza CNF

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