Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Lettura dispositivo – Obbligo – Non sussiste.

La normativa in tema di procedimento disciplinare davanti al C.d.O., pur rinviando alle disposizioni dettate dall’art. 473 c.p.p., in quanto compatibili, non implica l’applicabilità di tale ultima norma anche sul punto della lettura del dispositivo in udienza, tenuto conto che le adunanze di detto consiglio non sono pubbliche e le relative decisioni vengono pubblicate mediante deposito negli uffici di segreteria e la notifica all’interessato, anche ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 9 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 235

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 21 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 09 Novembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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