Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Dies a quo – Notificazione nei confronti dell’incolpato – Decorrenza – Notificazione nei confronti del difensore del ricorrente – Irrilevanza

Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione del C.d.O. in ragione dell’inutile decorso del termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento previsto dall’art. 50, co. 2, del R.D.L. n. 1578/33. Né, a sanare tale inammissibilità, può valere la circostanza che una seconda notifica della decisione sia stata fatta al difensore del ricorrente, rispetto alla quale il ricorso sarebbe tempestivo, costituendo principio costantemente affermato quello secondo cui la notificazione della decisione del C.d.O., deve ritenersi necessaria nei soli confronti dell’incolpato e non anche nei confronti del suo difensore, sicché, al fine di verificare se vi sia stata osservanza del suddetto termine per il tempestivo ricorso al C.N.F., deve aversi riguardo esclusivamente alla data dell’avvenuta notificazione nei confronti del primo, momento dal quale decorre il termine per l’impugnazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 20 aprile 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 16 Marzo 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 20 Aprile 2007
Giurisprudenza CNF

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