Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure attinenti al merito – Inammissibilità

Va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare, laddove i motivi di ricorso, lungi dal suscitare uno scrutinio del provvedimento del C.O.A. alla stregua di un mero riscontro di legalità con esclusivo e limitato riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione, abbiano invece riguardo a pure questioni di merito con le quali si pretende di censurare l’iniziativa in sé del Consiglio, giudicata infondata per difetto del comportamento che si suppone scorretto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 3 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’Innella), decisione n. 43 del 20 aprile 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 20 Aprile 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 03 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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