Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Inimpugnabilità – Ricorso proposto personalmente dall’esponente direttamente ed intempestivamente al CNF – Inammissibilità

Al soggetto che, con il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare non spetta un autonomo potere di impugnazione, spettando la relativa legittimazione, ai sensi dell’art. 50, R.d.l. n. 1578/33, esclusivamente al professionista contro cui si procede ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta da soggetti diversi e, quindi, anche dall’esponente personalmente.
Attesa la tassatività degli atti impugnabili dinanzi al C.N.F. in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento disciplinare e con il quale viene manifestata la volontà di non iniziare l’azione disciplinare ex officio. Il decreto di archiviazione, peraltro, è pur sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti, non dando luogo a preclusioni di alcun genere.
Ai sensi dell’art. 59, R.D. n. 37/34, il ricorso avverso le decisioni del Consigli degli Ordini territoriali deve essere presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la decisione nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 9 novembre 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 186

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 15 Dicembre 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera del 09 Novembre 2010 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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