Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Mancanza dello Ius postulandi – Inammissibilità

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63 l.p., perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti la giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 17 settembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Vinatzer), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 25 Gennaio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 17 Settembre 1999
Giurisprudenza CNF

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