Avvocato – Procedimento disciplinare – Comunicazione avvio procedimento disciplinare – Notifica giudiziale – Legittimità.

L’articolo 48 del r.d. n. 37/1934 prevede espressamente che la citazione debba essere notificata all’incolpato e al P.M. ma non specifica le modalità della notificazione stessa che, vista la natura amministrativa del procedimento, potrà avvenire a mezzo raccomandata postale, ma potrà altresì essere validamente effettuata con le modalità di comunicazione degli atti giudiziari. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 10 dicembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 307

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 10 Dicembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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