Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Trattenimento di somme – Espressioni offensive verso il collega di controparte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga somme avute in ragione del mandato e usi espressioni offensive nei confronti del collega di controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 20 aprile 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 25 Gennaio 2001 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 20 Aprile 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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