Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di diligenza, correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che, dopo aver assunto un incarico defensionale e aver percepito un acconto, non svolga il mandato ricevuto, non informi correttamente i clienti sullo stato della causa e si renda agli stessi difficilmente reperibile. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 maggio 2003, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 29 Maggio 2003 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Luglio 2000 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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