Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso rendiconto – Trattenimento somme – Illecito deontologico – Richiesta di compensi eccessivi.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di dare il rendiconto, richieda compensi eccessivi e non giustificati per l’attività svolta, e trattenga somma di spettanza del cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 NOVEMBRE 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 223

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 28 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 07 Novembre 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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