Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso adempimento del mandato – Informazioni false al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che omette di adempiere il mandato ricevuto e dia notizie false al cliente inducendolo a credere di aver attivato le procedure giudiziarie connesse all’incarico e che le stesse avessero avuto un esito favorevole. (Nella specie, tenuto conto delle condizioni soggettive, la sanzione della cancellazione è stata sostituita con la sanzione della sospensione per anni uno). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alessandria, 19 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 06 Ottobre 1999 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 19 Novembre 1997 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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