Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Non corretta trascrizione della data di udienza in agenda – Illecito deontologico – Assenza di danno alla parte assistita – Irrilevanza

La mancata corretta trascrizione della data dell’udienza in agenda denota sicuramente un comportamento negligente dell’avvocato nello svolgimento della sua attività e del mandato professionale, che non lo può mandare esente da responsabilità disciplinare per il solo fatto che tale colpevole dimenticanza non abbia prodotto danni alla parte assistita ovvero non abbia avuto rilievo specifico nello svolgimento del processo (nella fattispecie rinviato su istanza di altro difensore). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 12 novembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 22 Luglio 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 12 Novembre 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment