Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato adempimento incarico professionale – Illecito deontologico – Sussistenza.

Atteso che la funzione del procedimento disciplinare trascende gli interessi dei privati coinvolti e persegue l’interesse della categoria al corretto esercizio della professione, deve ritenersi irrilevante, ai fini dell’accoglimento del ricorso contro la decisione del C.d.O. che abbia inflitto la sanzione della cancellazione, l’avvenuto riconoscimento della colpa ed il relativo risarcimento nei confronti della cliente da parte del professionista che abbia violato il dovere di diligenza, omettendo di intraprendere ogni iniziativa conforme al mandato ricevuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 28 marzo 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 novembre 2006, n. 104

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 11 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 28 Marzo 2003
Giurisprudenza CNF

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