Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Indebita appropriazione di somme – Compensazione – Consenso dell’avente diritto – Prova certa – Necessità.

Il consenso dell’avente diritto costituisce elemento costitutivo della fattispecie portata dall’art. 44 c.d.f., in ordine alla cui sussistenza il professionista deve fornire la prova certa, oggettiva e verificabile, versando, in caso contrario, nella censurabile condizione di avere trattenuto illegittimamente le somme percepite nell’interesse della parte assistita. Va, oltretutto, rilevato che il professionista che si avvale della compensazione non è esonerato dall’obbligo di rendiconto, ma deve anzi – ed a maggior ragione – fornire il rendiconto puntuale delle somme incassate per conto del cliente ed il dettaglio dei crediti professionali che intende portare in compensazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 17 maggio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 11 Novembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 17 Maggio 2007
Giurisprudenza CNF

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