Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione

Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica (Nella specie, il ricorrente non aveva mai preso contatti con il cliente in oltre due anni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 10 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 18 luglio 2011, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 18 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 10 Ottobre 2008
Giurisprudenza CNF

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