Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Restituzione a seguito di diffida legale – Responsabilità disciplinare – Sussistenza

La condotta del professionista, che ritenga oltre il tempo strettamente necessario le somme consegnategli dalla parte assistita, integra la violazione dell’art. 41 c.d.f., che impone all’avvocato di comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del danaro ricevuto dal cliente o da terzi per determinati affari e di renderne il conto sollecitamente.
È pertanto configurabile l’infrazione disciplinare allorquando, come nella specie, l’avvocato abbia indebitamente trattenuto l’importo di denaro consegnatogli dalla cliente, onde venisse versato ai creditori interessati alla procedura esecutiva immobiliare, e provveduto alla sua restituzione soltanto per effetto della perentoria diffida intimatagli dal nuovo difensore della cliente medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 30 maggio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 novembre 2011, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 14 Novembre 2011 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 30 Maggio 2007 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment