Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Responsabilità disciplinare – Sanzione della sospensione – Misura – Adeguatezza

In caso di illecito trattenimento o mancata restituzione di somme, deve ritenersi congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei, atteso che tali illeciti disciplinari sono idonei a compromettere l’immagine dell’avvocato nei confronti della collettività e che, pertanto, la sanzione interdittiva nella misura indicata appare senz’altro proporzionata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 10 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. FLORIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 105

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 18 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 10 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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