Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Esistenza di un credito nei confronti del cliente – Irrilevanza – Illecito – Sussistenza

Costituisce illecito disciplinare, in violazione dell’art. 41 c.d.f., l’indebita ritenzione di somme da parte dell’avvocato in difetto di espressa e necessaria pattuizione. In particolare, integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che trattenga indebitamente la somma ricavata dalla vendita forzata di un’autovettura pur in presenza di un credito nei confronti del cliente ed in costanza di rapporto con quest’ultima, qualora, come nella specie, non risulti che il professionista abbia mai chiesto o comunque ottenuto l’autorizzazione a trattenere le somme spettanti al cliente (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 16 ottobre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PIACCI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 183

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 16 Ottobre 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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