Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione veritiera e corretta – Misura – Dovere di riservatezza – Formale cessazione dell’incarico – Irrilevanza

L’art. 40 c.d.f., nel disciplinare gli obblighi (o la facoltà) di informazione al cliente, impone in ogni caso una informazione corretta e veritiera, a prescindere dalla virtuale innocuità delle false comunicazioni. Un rapporto fiduciario quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 35 c.d.f.) non può infatti tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito, mentre la maggiore o la minore gravità di siffatte violazioni può incidere soltanto sulla misura della sanzione applicabile (nella specie, quella dell’ avvertimento).

Non incide sui generali doveri di riservatezza nei confronti dei clienti la circostanza della formale cessazione del mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), decisione n. 112 del 18 luglio 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 18 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 05 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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