Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Dovere di diligenza – Omessa comunicazione formale al cliente dell’avvenuta condanna – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di comunicare al cliente l’esito della sentenza di condanna, facendolo, peraltro, decadere dal diritto di impugnazione. (Nella specie è stato assolto il professionista in quanto il cliente era ben edotto della condanna penale, perché presente in udienza al momento della lettura del dispositivo, ed egli null’altro avrebbe potuto fare essendo praticante abilitato e come tale non legittimato a proporre ricorso). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 7 giugno 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 11 luglio 2005, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 11 Luglio 2005 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 07 Giugno 2003
Giurisprudenza CNF

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